Abolizione spesometro e nessuna proroga sulla fatturazione elettronica

Lo Spesometro verrà abolito dal 1 Gennaio 2019, data che coincide con l’obbligo della fatturazione elettronica (B2B e B2C) per i titolari di Partita Iva. In questo articolo i cambiamenti introdotti e le prossime scadenze.

abolizione spesometro 2018

L’introduzione della fatturazione elettronica e la conseguente abolizione dello Spesometro, da parte della Legge di Bilancio, hanno l’obiettivo di rendere il Fisco italiano più attento alla lotta contro l’evasione fiscale.

Entrata in vigore dello Spesometro

L’art. 21 del dl 78/2010 ha previsto nel 2010 l’entrata in vigore dello Spesometro e quindi l’obbligo, da parte dei soggetti titolari di partita IVA, di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA, superiori alle soglie:

  • 3.600 euro (lordo IVA), se documentate da scontrino e/o da ricevuta fiscale;
  • 3.000 euro se soggette all’obbligo di fatturazione.

Modifiche apportate dal Decreto Dignità

Lo spesometro è stato modificato con il Decreto dignità (D.L. 87/2018) che ha previsto due importanti modifiche:

  1. l’esonero dallo spesometro per i produttori agricoli in regime speciale Iva;
  2. lo spostamento delle scadenze per la comunicazione dei dati relativi al 3° trimestre, dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019.

Quello che non è cambiato con il Decreto dignità è la data della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e la sua obbligatorietà.

Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha istituito, per i soggetti passivi IVA, l’obbligo di presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA. Dalla comunicazione sono esonerati:

  • i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  • i soggetti passivi non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Il modello di comunicazione deve essere presentato per via telematica, dal contribuente o dai soggetti intermediari abilitati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:

  • 1° trimestre 2018: entro il 31 maggio 2018;
  • 2° trimestre 2018: entro il 16 settembre 2018;
  • 3° trimestre 2018: entro il 30 novembre 2018;
  • 4° trimestre 2018: entro il 28 febbraio 2019.

Per maggiori approfondimenti sulla comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, guarda il video dell’Agenzia delle entrate.

Scadenze Spesometro 2018

In seguito le scadenze dello Spesometro per il 2018.

Scadenza Spesometro trimestrale:

  • 1° trimestre: 31 maggio 2018;
  • 2° trimestre: 1° ottobre 2018;
  • 3° + 4° trimestre: 28 febbraio 2019.

Scadenza Spesometro semestrale:

  • 1° semestre: 1° ottobre 2018;
  • 2° semestre: 28 febbraio 2019.

I soggetti esonerati dalla scadenza Spesometro

Sono esonerati dalle comunicazioni dei dati dello Spesometro all’Agenzia delle entrate:

  • le amministrazioni pubbliche in relazione ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
  • gli agricoltori in regime di esonero per aver realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli od ittici (art. 34, c. 6D.P.R. n. 633/1972), a condizione che la loro attività sia ubicata nei territori montani (art. 9D.P.R. n. 601/1973);
  • i soggetti in regime forfetario e quelli nei regimi dei minimi;
  • i soggetti che hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle entrate (art. 1, c. 3DLgs. n. 127/2015).

Fonti: Today plurisettimanale telematico reg. al Tribunale Roma; Agenzia delle entrate; Guida Fisco

Abrograzione spesometro 2019: le conclusioni

L’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 farà venir meno la necessità di invio a cadenza trimestrale o semestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute. In questo articolo i dettagli e le scadenze per il 2018/2019.

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Alessandro Brocchetta

Assistenza software Area Software Gestionali OndaiQ e OceanoiQ presso Atc Service Srl.

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