Approfondimenti sulla fatturazione elettronica B2B e B2C

Lo scorso 30 Aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato i primi chiarimenti attuativi nell’ambito della Fatturazione Elettronica B2B. Infatti il DLgs 205 del 27 Dicembre 2017, che introduce l’obbligo di fatturazione elettronica, lascia ampi dubbi su parti importanti del processo e demanda al Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di emanare i conseguenti Decreti attuativi che avrebbero completato il quadro normativo.

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I chiarimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate sul tema della Fatturazione Elettronica

In seguito i chiarimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate:

  1. Provvedimento Direttoriale a nome del Direttore Ernesto Maria Ruffini, con protocollo n. 89757/2018 con titolo: Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  2. Circolare 8/E con titolo:
    Legge 27 dicembre, n.205 – novità in tema fatturazione e pagamento delle Cessioni di carburanti.

Essi forniscono una serie di indicazioni sul tema della Fatturazione Elettronica tra privati B2B e B2C e semplificazioni verso quest’obbligo la cui prima scadenza è in dirittura d’arrivo.

Approfondimenti sui contenuti delle disposizioni

Di seguito forniamo alcuni approfondimenti necessari sui contenuti delle disposizioni. Riportiamo alcuni passaggi significativi, per maggiori approfondimenti cliccate sull’argomento di vostro interesse.

L’ Agenzia delle Entrate, per far fronte ai prevedibili picchi di trasmissione nei periodi di fine mese e di fine anno, ha alzato lo SLA (Service Level Agreement) del servizio SDI, dalle attuali 48 Ore a 5 Giorni.
La Circolare 8/E nelle prime righe della “Premessa” risponde alle domande, che tante volte ci siamo sentiti fare, circa la motivazione della sua introduzione.
La motivazione è principalmente la lotta all’evasione ed elusione fiscale che trova giustificazione nei risultati di recupero del gettito, principalmente IVA, ma anche IRPEF, messe a bilancio e promesse alla Commissione Europea.
Una seconda indicazione riguarda l’introduzione di regole diverse tra la Fattura Elettronica trasmessa verso la PA e quella trasmessa o ricevuta nel settore B2B o B2C.
Le attuali regole continueranno a valere per le attuali e future Fatture Elettroniche emesse verso soggetti Destinatari della PA (Pubblica Amministrazione), mentre cambiano per quelle emesse e ricevute in ambito B2B e B2C.
Ad ogni soggetto (titolare di partita IVA e non), coinvolto nel processo di trasmissione e ricezione delle Fatture Elettroniche, si renderà disponibile una propria “Area Riservata Personale Autenticata”, disponibile nel portale dei servizi telematici, in modo che ogni contribuente disponga di una propria “casella postale”, nella quale il SDI (Sistema Di Interscambio) deposita i file XML delle Fatture, o anche delle Notifiche, che eventualmente non riesce a consegnare attraverso i canali previsti (PEC o codice Destinatario).

Per esempio nel caso in cui il SDI, per cause non dipendenti dai suoi sistemi, non riesce a consegnare la Fattura, mette il file XML della Fattura nell’Area Personale Riservata del destinatario (Cessionario/Committente) e comunica questa situazione al mittente (Cedente/Prestatore) che ha emesso la Fattura, obbligando quest’ultimo a contattare il destinatario per comunicargli che la fattura è disponibile nella sua Area Riservata Personale e chiedere di verificare la motivazione dei problemi che hanno generato l’impossibilità di recapito da parte dello SDI.

Questo problema può emergere, ad esempio, nel caso in cui la modalità di consegna è la PEC e la casella risulta piena, per cui lo SDI non riesce a consegnare la Fattura, oppure il destinatario ha problemi di connessione Internet o i suoi server non sono attivi o non sono raggiungili, etc.

Questa soluzione, in sostanza, consente allo SDI di ottemperare sempre e in ogni caso all’obbligo della consegna, infatti, o riesce a consegnare la Fattura e quindi emette una notifica “Ricevuta di consegna” oppure mette la Fattura nell’Area Riservata Personale del Destinatario ed emette una notifica di “Mancato Recapito” caricando al soggetto Emittente l’onere della verifica dei problemi relativi alla mancata consegna e comunicazione al soggetto Destinatario.
Il destinatario può registrare la sua modalità prescelta di ricezione delle Fatture Elettroniche B2B, accedendo tramite credenziali all’area “Fatture e Corrispettivi”, in modo da garantirsi che indipendentemente da quanto inserito nel file XML, a lui tutte le Fatture arriveranno attraverso il canale e la modalità registrata.

Questa soluzione è particolarmente utile, per ovviare al fatto che alcuni Fornitori possano procedere di loro iniziativa senza tenere conto delle comunicazioni ricevute in merito.
Come specificato nell’Allegato Tecnico “A”, collegato al Provvedimento Direttoriale con protocollo n. 89757/2018, lo SDI garantisce sempre ed in ogni caso la consegna della Fattura al Destinatario, anche se non dispone delle informazioni. In sostanza è quindi possibile emettere una Fattura ad un Destinatario del quale non si dispone ne del Codice SDI, ne della sua PEC.

Ne consegue che se manca il Codice SDI e manca anche la PEC, lo SDI mette il file Fattura XML a disposizione nell’area Riservata Personale del soggetto identificato con la Partita IVA, presente nel segmento dei dati anagrafici del Destinatario (Cessionario/Committente).

Sarà sempre onere del soggetto Emittente provvedere a comunicare al soggetto Destinatario la disponibilità della Fattura nell’Area Personale Riservata e a definire i dati corretti per l’invio delle Fatture successive.
I Provvedimenti confermano quanto già stabilito dal Decreto 205 che indica come facoltativa la possibilità di accedere ad un servizio di conservazione a norma, in conformità al DMEF 17 Giugno 2014 e DPCM 3 Dicembre 2013, delle Fatture XML in transito allo SDI.

Questa opzione esonera il soggetto dall’onere della conservazione a norma dei documenti fattura XML e Notifiche. Questa opzione sarà disponibile solo dietro esplicito e formale accordo di servizio, nel quale il soggetto Richiedente deve sottoscrivere quanto previsto dal “Contratto” e assumere le responsabilità e gli obblighi connessi.
Lo Spesometro viene abrogato a partire dal 1 Gennaio 2019 e sostituito con l’invio dei “Dati Fattura” in file XML con una struttura che prevede l’identificazione del soggetto Dichiarante (Cedente/Prestatore) per le Vendite e (Cessionario Committente) per gli Acquisti, con aggiunta una struttura ripetuta sino a 1000 occorrenze, nelle quali risultino i dati per ogni singolo documento (Emesso o Ricevuto). Ovviamente è necessario generare uno o più file XML per le Fatture Emesse (DTE) distinti da uno o più file XML per Le Fatture Ricevute (DTR).

  • Per la Tipologia DTE (Dati Fatture Emesse). È necessario riportare, per ogni documento emesso, i dati fiscali del soggetto Destinatario (Cessionario/Committente), il tipo di documento (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata), il numero del documento (Fattura o Nota di variazione), La data del documento, imponibili, aliquota IVA o tipologia dell’operazione, natura, esigibilità IVA e imposta.
  • Per la Tipologia DTR (Dati Fatture Ricevute). È necessario riportare, per ogni documento ricevuto, i dati fiscali del soggetto Emittente (cedente/Prestatore), il tipo di documento (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata), il numero di protocollo IVA assegnato, il numero del documento (Fattura o Nota di variazione), la data del documento, imponibili, aliquota IVA o tipologia dell’operazione, natura, esigibilità IVA e imposta.
È anche possibile inviare al “Sistema Ricevente” dell’Agenzia delle Entrate, una Fattura XML formato 1.2.1 (come per una normale Fattura, indicando nel Codice Destinatario “XXXXXXX”.
In questo caso, il sistema la interpreta come trasmissioni dei Dati Fattura. La scadenza dell’obbligo di trasmissione, passa da semestrale, come lo Spesometro, a mensile con scadenza entro la fine del mese successivo. Quindi i dati fattura dei documenti emessi o ricevuti in Gennaio 2019, dovranno essere trasmessi entro il 28 Febbraio 2019 e quelli di Febbraio trasmessi entro il 31 Marzo 2019 e così via.

I Provvedimenti, comunque confermano che per l’anno 2018, è ancora in vigore la trasmissione dello Spesometro con scadenza semestrale.
La struttura delle Notifiche viene notevolmente semplificata, al fine di evitare abusi da parte dei soggetti Emittenti e Destinatari.

Il Destinatario non potrà mai e in nessun caso rifiutare la Fattura, ma potrà non pagarla e richiedere una Nota di Credito a storno totale.
I Provvedimenti aggiungono un chiarimento sull’obbligo della Fattura Elettronica nel comparto della cessione dei carburanti che entra in vigore il prossimo 1 Luglio 2018.

Viene precisato che tale obbligo ricade esclusivamente sugli acquisti ad uso autotrazione, escludendo quelli destinati a consumi per sistemi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari e per il giardinaggio, per i quali, rimane in vigore l’uso della certificazione degli acquisti con la Scheda Carburante.

Una precisazione che non convince del tutto, introducendo una variazione all’obbligo che genera qualche perplessità. Inoltre sono esclusi dall’obbligo anche l’acquisto degli Oli e di altri prodotti e servizi erogati dalle piattaforme di rifornimento (Distributori), per le quali comunque l’obbligo scatta dal 1 Gennaio 2019.
I Provvedimenti precisano che, diversamente dalla Scheda Carburante, nella Fattura XML relativa agli acquisti di carburanti, l’indicazione della targa dell’autoveicolo e dei Km progressivi è facoltativa e possono di conseguenza mancare.
Questi dati erano resi obbligatori dalle norme che istituivano la Scheda Carburante che, venendo abrogata, decadono con essa.
Se il pagamento avviene per via mediata e riconducibile all’Azienda intestataria della Fattura, attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni tramite pagamenti tracciabili, la detraibilità della Fattura è pienamente fruibile.
La procedura adottata sino ad oggi dalle Compagnie Petrolifere che rilasciano schede per l’approvvigionamento di carburanti con fatturazione cumulativa ogni 15 giorni o mensile, di fatto eseguivano tale modalità in palese contrasto con la normativa. Infatti, la Fattura Differita è consentita solo in presenza di consegne frammentate, come stabilito dal DPR 472 del 14 Agosto 1996.

Ne consegue, quindi, che la Fattura Differita è fruibile solo in presenza di documenti DDT che certificano i dati obbligatori di consegna per ogni singola cessione avvenuta nel mese e che vengono riportate e riepilogate nella Fattura Differita emessa entro il 15 del mese successivo. Oggettivamente per i rifornimenti di carburante questa documentazione fiscale è di fatto inesistente e, di conseguenza, l’emissione della Fattura Differita riepilogativa dei rifornimenti effettuati nel periodo quindicinale o mensile precedente, non è conforme. Una palese situazione di non conformità fiscale, ma sulla quale l’Agenzia delle Entrate non è mai intervenuta.

Con i Provvedimenti analizzati, l’Agenzia delle Entrate provvede a fare chiarezza anche su questi aspetti, imponendo che ad ogni rifornimento sia rilasciata apposita documentazione attestante:

  • l’indicazione della data del rifornimento;
  • i dati fiscali del Cedente/Prestatore (Distributore e Insegna);
  • i dati fiscali del Cessionario/Committente (intestatario della fattura Elettronica), del soggetto che esegue il rifornimento;
  • la descrizione e natura del carburante, della quantità e qualità erogata.
In questo modo, il rifornimento rientra nelle indicazioni contenute nel DPR 472 del 14 Agosto 1996 e consente, quindi, l’emissione della Fatturazione Elettronica Differita. Nelle disposizioni descritte nei Provvedimenti rientrano anche l’acquisto dei Buoni benzina con la precisazione che l’IVA è detraibile esclusivamente per i “Buoni monouso”, mentre non è consentita nei “Buoni multiuso”, come peraltro già avviene oggi nella Fatturazione analogica.

Fonti: Abletech “Newsletter Conservazione Elettronica” del 04/05/2018

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Daniele Andreani

Document & Process Management c/o ATC Service S.r.l.

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