[Flash news] Decreto fiscale 2019 e novità su fatturazione elettronica
Dal 1 Gennaio 2019 ci sarà l’obbligo fattura elettronica per le imprese. A confermarlo il Decreto Legge n. 119 (Decreto Fiscale 2019) di Martedì 23 Ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In questo articolo il riepilogo degli elementi trattati nel documento.
Il passaggio normativo
La relazione illustrativa al Decreto dichiara che tali semplificazioni sono introdotte
..con l’obiettivo di non differire ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici..
Con questo passaggio normativo si pone quindi il termine a possibili proroghe o partenze scaglionate della fatturazione elettronica.
Le novità in relazione all’obbligo fattura elettronica
Il Decreto introduce alcuni articoli relativi al processo di fatturazione elettronica.
Sanzioni omessa fatturazione elettronica
Fino al 30 giugno 2019 le sanzioni saranno nulle o attenuate nel caso non si rispettino gli obblighi di fatturazione elettronica.
- Sanzioni nulle se la fattura elettronica è emessa in ritardo, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva.
- Sanzioni ridotte dell’80%. La fattura elettronica dovrà essere emessa, nel rispetto delle modalità previste dalla Legge, entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Termini di emissione
A partire dal 1 luglio 2019 viene stabilito che la fattura dovrà essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione. Fermo restando quanto già previsto per la fatturazione differita dei DDT. Tutto ciò consente uno slittamento temporale sui processi di fatturazione immediata.
La fattura dovrà dare evidenza della data di effettuazione dell’operazione e della data di emissione.
Fatturazione elettronica B2B: data di effettuazione e trasmissione
L’Agenzia delle Entrate in un recente convegno AssoSoftware ha chiarito che per la fatturazione elettronica B2B:
- la data di effettuazione delle operazioni è rappresentata dal campo Data della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica;
- la data di trasmissione al Sistema di Interscambio, se pur non riportata in nessun campo del file, rappresenta la data di emissione.
Termini di registrazione
Viene ridefinito il termine di registrazione delle fatture emesse, per effettuare la corretta liquidazione dell’IVA. Il termine cade nel giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Tutto questo rimane indipendente dalla data di emissione.
Registrazione degli acquisti
Per le fatture ricevute in formato elettronico e per quelle cartacee, viene soppresso l’obbligo di attribuzione di un protocollo progressivo. Decade quindi l’obbligo di annotazione con data e protocollo di tutti i documenti ricevuti e di quelli elettronici.
Detrazione IVA
Viene ripristinato il diritto alla detrazione dell’imposta, dei documenti di acquisto ricevuti e annotati, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. E’ fatta eccezione per i documenti di acquisto delle operazioni effettuate nell’anno precedente. Si risolve quindi il rischio di sfasamento della liquidazione dell’iva, anche alla luce dei nuovi termini di emissione, fra:
- cedente/prestatore;
- cessionario/committente.
Fonti: Agenzia delle entrate, Edisoftware
La presente comunicazione ha lo scopo di tenere informato il cliente sulla fatturazione elettronica. Non vuole sostituirsi ai veri esperti in materia. Ci impegneremo a mantenere aggiornata la comunicazione.